Corrispettivo elettronico - Moratoria sulle sanzioni

L'articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 ha previsto una modifica all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, introdotto dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015

  • I dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione 
  • Per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva

 

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